I costi non documentati sono inesistenti: scatta dunque la responsabilità penale per dichiarazione infedele anche dopo la riforma attuata con il d.lgs. 158/2015. Qualora infatti tali costi siano documentati da fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio, sarebbe integrato il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 55485 del 12 dicembre 2018 con cui ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una snc confermandone la condanna per il reati di dichiarazione infedele di cui all’art 4 del d.lgs. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione relativa al 2009 elementi passivi fittizi per oltre 800 mila euro con imposta evasa pari a 179 mila euro di Irpef e 159 mila euro di Iva.