In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, secondo l'articolo 32 del Dpr. n. 600/73, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili.
A tal fine il giudice tributario non può sopperire alle carenze probatorie del contribuente attraverso le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 31117 del 3 dicembre con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.