La prova della presentazione della dichiarazione Iva non può essere fornita sulla base delle risultanze telematiche del “cassetto fiscale” ma solo nelle forme previste dalla legge, vale a dire quelle previste dall'articolo 3, comma 10, del Dpr. n. 322/98, applicabile ratione temporis (ovvero la ricevuta della banca ovvero la comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica). Nel caso di specie quindi non si era verificata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'emissione dell'avviso di accertamento in quanto, data l'omessa presentazione della dichiarazione, si applicava il più lungo termine quinquennale.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 24435 del 5 ottobre con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.