In base al concetto di «imposta evasa» nell’articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 74/2000, le uniche due imposte, la cui evasione può essere definita, in ossequio al principio di legalità, come penalmente rilevante, sono le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto: ne consegue che, in tema di reati tributari fra i quali l’omessa dichiarazione, l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico non può essere calcolata ai fini della determinazione dell’imposta evasa e, di conseguenza, per la quantificazione del profitto confiscabile.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 39678 del 4 settembre con cui ha rinviato la controversia alla Corte d’appello di Milano per la corretta determinazione del profitto confiscabile.