La mancanza di iscrizione al VIES comporta l'assolvimento dell'onere della prova da parte del cedente italiano, in ordine alla natura intracomunitaria della cessione, ai sensi dell'art. 41, legge n. 427/1993. Nel caso il cliente comunitario non risulti iscritto al Vies, non sempre è sufficiente che il cedente italiano provi l'avvenuta consegna della merce, né l'effettiva esistenza e operatività delle imprese clienti dotate di partita Iva e neanche l'inclusione dell'operazione nei modelli Intrastat, laddove non abbia dimostrato neanche nella fase processuale l'avvenuto pagamento del tributo da parte del cessionario.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 21102 dello scorso 24 agosto con cui ha rigettato il ricorso di una società accogliendo nel contempo il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate in ordine all’applicazione delle sanzioni, esclusa dalla Ctr per la ritenuta ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza normativa.