Deve ritenersi legittima la sanzione a carico della società contribuente, optante quale controllata per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, per la tardiva prestazione della polizza fideiussoria all’atto del trasferimento dell’eccedenza di credito Iva, eccedenza poi indebitamente utilizzata per la compensazione di debiti Iva di gruppo laddove l’omessa tempestiva prestazione della garanzia determina il sorgere dell’obbligo di versamento dell’imposta non garantita.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 21299 del 29 agosto con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate confermando definitivamente l’atto di irrogazione sanzioni emesso nei confronti di una società per la tardiva prestazione della polizza fideiussoria all'atto del trasferimento al gruppo dell'eccedenza di credito Iva.