Ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta che attesta la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, per evitare un duplice prelievo.
Inoltre il contribuente non può essere assoggettato nuovamente all’imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l’attestato da esibire al fisco.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 18910 del 17 luglio con cui ha accolto il ricorso di un professionista.