L'utilizzo della tecnologia informatica non prova la sussistenza dell'autonoma organizzazione Irap, soprattutto quando il professionista svolga la sua attività in un piccolo studio senza dipendenti e beni strumentali. Ciò in quanto ormai la tecnologia informatica rappresenta un corredo minimale per qualsiasi attività professionale. Inoltre non sempre rileva per il professionista il valore assoluto delle spese sostenute, degli ammortamenti o dei compensi a terzi.
E’ questa, in sostanza, la conclusione cui giunge la Cassazione con ordinanza 18709 dello scorso 13 luglio con cui ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato avviso di accertamento e conseguente cartella di pagamento per omessa dichiarazione e omesso versamento Irap.