La disposizione dell'articolo 43, comma 2, Tuir secondo cui gli immobili relativi ad imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, non va intesa come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l'attività dell'azienda. Pertanto, non è condivisibile la tesi del ricorrente che postula l'esistenza di una categoria di immobili strumentali ex lege, in quanto per potersi avvalere della detrazione dell'Iva e della deduzione delle quote d'ammortamento del bene, il contribuente è gravato dell'onere di dimostrare, alternativamente, di avere utilizzato l'immobile per l'attività d'impresa o che esso è insuscettibile di una destinazione diversa, da quella strumentale all'attività d'impresa, senza radicali trasformazioni.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 16546 del 22 giugno con cui ha rigettato il ricorso del titolare di una ditta individuale.