In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall'esercizio di un'impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti solo a condizione che sussistano i presupposti giuridici ex art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 per la qualifica di questi ultimi come "collaboratori familiari", cioè l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa e delle quote loro attribuite nonché l'attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante, di aver lavorato per l'impresa familiare. In caso contrario è legittima l'imputazione globale al solo titolare.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 12643 del 23 maggio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.