L’Agenzia delle entrate può procedere ad accertare i maggiori ricavi non dichiarati, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del DPR n. 600 del 1973 anche in presenza di una contabilità regolarmente tenuta sotto il profilo formale ma che risulti nel complesso inattendibile.
Inoltre nel disattendere la ricostruzione operata dall’Ufficio i giudici devono motivare la scelta di applicare una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella accertata.
Con questa motivazione la Cassazione, con ordinanza n. 8923 dell’11 aprile, ha accolto il ricorso principale presentato dall’Agenzia delle entrate.