Nel caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro è determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento e non anche passività e oneri che, pur gravanti sul conferente e assunti dalla società concessionaria, non possano dirsi collegati all'oggetto medesimo.
A tal fine, è idonea a procurare vantaggio fiscale finalizzato al solo risparmio di imposta l'operazione collegata al contratto di mutuo garantito da ipoteca su determinati immobili e il conferimento di questi, dopo pochi giorni nella società con accollo a quest'ultima del debito garantito.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 3533 dello scorso 14 febbraio con cui ha rigettato il ricorso di alcuni contribuenti.