Configura un’ipotesi di plusvalenza tassabile anche la cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, atteso che quest’ultima può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale, che – pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che in base ad essa verranno eseguite – ha un valore economico agevolmente accertabile in base a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico, né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta solo nel momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 3518 del 14 febbraio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione aveva recuperato a tassazione, nei confronti di una contribuente, una plusvalenza da cessione di una farmacia.