Non risponde del reato di distruzione o occultamento dei documenti contabili ma semmai solo di una sanzione amministrativa l’imprenditore che non abbia mai istituito una contabilità. La condotta sanzionata dall'art. 10 del d. lgs n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 1441 del 15 gennaio scorso con cui ha annullato una condanna della Corte d’appello di Lecce fornendo un’interpretazione restrittiva del predetto articolo 10.