La domanda di rimborso dell’Iva o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del d. lgs. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26650 del 10 novembre con cui ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate confermando il verdetto dei giudici di merito che avevano ritenuto che, in materia di rimborsi IVA, non sussistesse la decadenza ex art. 21 del Dlgs n. 546 del 1992 (da rimborso anomalo) con applicazione del termine decennale.