In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 47827 del 17 ottobre con cui ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’appello che aveva rideterminato la pena di una donna condannata per i reati di cui agli artt. 10-ter (omesso versamento Iva) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) del d.lgs. 74/2000.