L'inosservanza del termine di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, deve essere giustificata da motivi di particolare urgenza, anche eventualmente verificati nell’esistenza dal giudice del merito.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 20808 dello scorso 6 settembre con cui ha accolto il ricorso di una società che aveva denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 per aver l'ufficio notificato i tre avvisi di accertamento 27 giorni dopo la notifica del p.v.c.