Il condono fiscale, ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all'integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venire meno l'illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte; la sanzione del 30% di cui all’art. 13 del d. lgs. 471/1997 va quindi commisurata all’intero debito tributario e non limitatamente agli importi non versati
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 16549 del 5 luglio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.