In materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesto dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è escluso nell’ipotesi di ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto l’agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell’ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali di terzi oggetto dell’investimento.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 15979 del 27 giugno con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. 388/00 e degli artt. 67 e 68 TUIR, ritenendo necessario, a fronte di investimenti su beni di proprietà altrui, l’accertamento della relativa amovibilità, la quale nel caso di specie non ricorrerebbe quanto ai beni installati nei locali altrui ("ceramica di rivestimento, marmo, pietra, cornici in gesso, pannelli in gesso, materiale elettrico e messa in opera, smantellamento pavimenti, impianto idrico e metanifero".