In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 15787 del 23 giugno con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate cassando senza rinvio la sentenza della Ctr Lazio che, in una controversia relativa ad una cartella di pagamento, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente ritenendo che quest’ultimo potesse avvalersi del giudicato parzialmente favorevole formatosi in favore del coobbligato solidale nonostante la cartella impugnata nel presente giudizio derivasse a sua volta da una sentenza passata in giudicato.