La "contabilità in nero" anche ritrovata presso clienti del contribuente, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 14992 del 16 giugno con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente confermando definitivamente la legittimità dell’accertamento emesso.