In tema di imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13561 del 30 maggio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate confermando definitivamente un avviso di accertamento emanato nei confronti del titolare di uno stabilimento balneare.