Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000. Il legittimo affidamento del contribuente, infatti, non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 12635 del 19 maggio con cui ha rigettato il ricorso di una banca confermando la pronuncia della Ctr che aveva dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento con disapplicazione delle sanzioni in quanto la contribuente aveva fatto legittimo affidamento su un documento di prassi dell’amministrazione.