La cantina e gli ambienti di servizio di un ex fabbricato rurale vanno ricompresi nel computo della superficie utile per stabilire se una casa è di lusso, in quanto non rileva la mancata destinazione abitativa dei locali. Per stabilire se un'abitazione è di lusso o meno, bisogna far riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva» prevista dall'articolo 6 del Dm. lavori pubblici 2 agosto 1969 in virtù del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile, a differenza dell'«utilizzabilità», parametro utile a stabilire «il carattere lussuoso» di un'abitazione.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 12531 del 18 maggio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ribaltando l’esito della Ctr Emilia Romagna che aveva escluso dal calcolo della superficie utile per la natura “di lusso” dell’abitazione, gli ambienti di servizio (adibiti a legnaia, cantine, stalle e ricovero per animali da cortile) posti al piano terra di un ex fabbricato rurale per cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa per superamento dei 200 mq previsti dall’art. 6 del dm lavori pubblici 2 agosto 1969.