L’annosa questione della rettifica delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili e di aziende, per effetto del maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro, è stata risolta dal legislatore a favore dei contribuenti, attraverso l’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 147/2015. La sentenza della cassazione n. 1823 del 24 gennaio 2017 ha attribuito alla novella natura interpretativa, con la conseguente applicazione della retroattività della norma (Corte Cost., n. 246/1992; cass., nn. 7488/2016 e 6135/2016).