La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24227 depositata il 29 novembre 2016., ha affermato che le spese sostenute da una società di moda per ospitare i propri potenziali clienti che avrebbero poi assistito alle sfilat,, sono da qualificarsi come spese di pubblicità e non spese di rappresentanza. Di conseguenza, tali spese non subiscono i limiti previsti per le spese di rappresentanza.