La Corte di Cassazione, con la sentenze n° 48591 depositata il 17.11.2016, ha affermato che è sufficiente il fumus commissi delicti relativo al modello 770 per disporre il sequestro preventivo per equivalente sulle somme dell’indagato. Tale principio è valevole anche considerando che per la condanna per i fatti precedenti alla modifica legislativa dell’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 (omesso versamento ritenute), non fosse sufficiente la mera dichiarazione, essendo necessaria, invece, la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore.