La Corte di Cassazione, con la sentenza 23794 depositata il 23.11.2016, ha affermato che le inidonee e generiche contestazioni dell’Ufficio, che si è limitato a valutare inidonee le prove fornire dal contribuente senza fornire specifica motivazione, non possono legittimare l’avviso di accertamento emesso sulla base del c.d. Redditometro.