La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 11600 dello scorso 06.06.2016, ha affermato che la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno divenuto destinato all’edificazione non può essere assoggettato ad IVA ma deve essere assoggettato ad imposta di registro proporzionale. Le ragioni di una simile interpretazione si rinvengono, a parere della Suprema Corte, nel fatto che il terreno divenuto edificabile non può più considerarsi relativo all’esercizio dell’impresa da parte dell’imprenditore agricolo. In sostanza, l’acquisita edificabilità del terreno comporta l’automatica esclusione dello stesso dai mezzi che l’imprenditore agricolo utilizza per lo svolgimento della sua attività d’impresa e di conseguenza la sua cessione non può considerarsi soggetta ad IVA in quanto il bene non può essere considerato fra quelli strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.
La commissione tributaria di secondo grado - in controversia concernente l'impugnazione di avviso di accertamento per maggiori irpef, iva ed irap dovute, per l'anno d'imposta 2006, in relazione alla cessione di terreni, di proprietà del contribuente, imprenditore agricolo, suscettibili di utilizzazione edificatoria - confermava la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla contestazione dell'iva dovuta per la cessione dei terreni (in luogo dell'imposta di registro applicata), sul presupposto, ritenuto non provato dall'ufficio, della natura strumentale all'esercizio dell'impresa agricola.
In particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame dell'ufficio (limitatamente al capo della sentenza concernente l'iva dovuta ed il mancato riconoscimento del nesso di strumentalità dei terreni all'attività agricola, con i riflessi anche in ordine all'irap ed alle sanzioni), hanno sostenuto che, "a prescindere" dalla considerazione degli elementi di prova addotti dal contribuente “a riprova della non strumentalità dei detti terreni all’attività agricola e - cioè, certificazione tavolare, risultanze catastali, limitata estensione, aderenza alla casa di abitazione ed indicazione contenuta nella scrittura privata autenticata costituente il contratto di compravendita", la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno divenuto edificabile non rientra, avendo il terreno perduto la qualità di bene strumentale, tra le operazioni imponibili ai sensi degli art. 1 e ss., d.p.r. n. 633/1972. Contro la sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, in particolare sostenendone l’erroneità avendo la CTR dato rilievo, al fine di escludere la natura strumentale all'attività agricola dei terreni oggetto di compravendita, a documentazione irrilevante ovvero alla circostanza della loro sopravvenuta edificabilità, del pari ininfluente, con conseguente inidoneità della prova offerta al riguardo dal contribuente e debenza dell'iva sulla cessione.
La Cassazione ha affermato che, avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato alla edificazione, così perdendo la qualità di bene strumentale di bene relativo all'impresa, come desumibile dal coordinato disposto degli articoli 54 e 40 tuir, detto bene è uscito dalla tipologia degli atti soggetti ad iva considerati dall’art. 2, d.p.r. n. 633 del 1972.
La determinazione dell'imprenditore di escludere il bene (trasformatosi, per effetto di modifica del piano regolatore, in area destinata all'edificazione) dalla sua organizzazione, in linea con la sua mutata valenza economica, ha infatti tolto "in via definitiva" ad esso "il carattere originario di bene strumentale", con conseguente assoggettamento del relativo atto di cessione all'imposta di registro.
Da qui, dunque, il rigetto del ricorso dell’agenzia delle entrate.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. Il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori del campo di applicazione dell'iva.