La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 23499 depositata lo scorso 18 novembre, ha affermato che all’immobile non ultimato non può essere applicato il regime di esenzione previsto dall’art. 10, co. 1, n. 8-ter, DPR 633/1972.
Va in primo luogo evidenzia che la formulazione del n. 8-ter del comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 prevede il regime generale dell’esenzione Iva per la cessione di immobili strumentali, con imponibilità nei seguenti casi:
- cessioni di fabbricati strumentali effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica;
- in tutti gli altri casi di cessioni di fabbricati strumentali il cedente può manifestare l’opzione per l’imposizione, il cui esercizio deve risultare dall’atto di cessione.