La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23557 pubblicata il 18.11.2016, ha affermato che il commercialista che svolge la propria attività presso una struttura altrui, che si avvale di collaborazione occasionali e con una incidenza di costi non trascurabile non sia tenuto al versamento dell’IRAP, non ravvisandosi l’esistenza dell’autonoma organizzazione.