La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23334 del 16 novembre 2016, ha affermato che l’avvocato che eroga compensi ad altri professionisti non è soggetto ad IRAP.
Nel caso di specie, un contribuente ricorreva contro il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria verso una istanza di rimborso IRAP riferita al periodo 2005 – 2008. Ad avviso dell’Agenzia, vi era l’esistenza dell’autonoma organizzazione, evidenziata sia dalla elevata incidenza delle spese sui redditi dichiarati che dall’erogazione di retribuzioni a dipendenti e compensi ad altri professionisti e ad altri legali. Il giudice di merito respingeva il ricorso del contribuente, confermando la tesi dell’Agenzia.