La Corte di Cassazione, con la sentenza 47239 deposita il 10.11.2016, ha affermato che il socio – amministratore di fatto è punibile per l’omesso versamento dell’IVA, mentre l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, avendo assunto con l’incarico i rischi connessi.