Il commercialista è tenuto a redigere le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo possibile un’autonoma attivazione nel reperire le voci di spesa da annotare.
Questo è quanto disposto dalla Cassazione nell’ambito della sentenza n.12463/2016 che torna ad occuparsi della responsabilità del consulente per errori nello svolgimento dell’incarico professionale.