La CTR Lazio, con la sentenza 5755 depositata il 05.10.2016, ha affermato che la cessione della licenza del taxi all’intero del nucleo familiare non sconta l’imposta di registro, in quanto l’operazione in questione non può essere equiparata ad una cessione di azienda.
Questo perché la licenza in questione rappresenta un provvedimento amministrativo con cui si accerta l’esistenza degli idonei elementi per lo svolgimento dell’attività in questione. Il Provvedimento amministrativo in questione, pare evidente, non può formato oggetto di attività negoziale tra le parti, ma è l’organo preposto che su richiesta del soggetto titolare procede al trasferimento, una volta verificata l’esistenza dei requisiti necessari.
Viene altresì rilevato che la scrittura privata con la quale si trasferisce detta licenza non contiene alcun trasferimento patrimoniale e nello specifico nessun trasferimento di beni, senza la necessità dunque di applicare l’imposta di registro.