La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21164 del 19 ottobre 2016, ha affermato che in considerazione del l’assoggettamento ad IRAP del studi associati previsto dalla legge, risulta irrilevante ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione, anche con riferimento alla diversità delle competenze e professioni esercitate dagli associati. Affinché non trovi applicazione il tributo regionale è necessario dimostrare che vi è assenza di associazione, a nulla rilevando l’esistenza o meno di un apparato organizzativo.