La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18734 del 23 settembre 2016, ha chiarito che non ricorre il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in capo al docente universitario che esercita la professione di avvocato solo in modo residuale con beni strumentali minimi e avvalendosi della collaborazione di una dattilografa part time. La Suprema Corte ha dunque confermato la decisione con la quale la Ctr di Perugia aveva escluso il prelievo fiscale per il professionista, data la sua attività presso l’ateneo e il fatto che si avvalesse di collaboratori solo “strumentali” all’attività esercitata.