Secondo la Corte di Cassazione, Sentenza 09 agosto 2016, n. 16788, ai fini della deducibilità dei costi relativi agli immobili ai fini delle imposte dirette il carattere strumentale di un immobile, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale (Sez. 5, Sentenza n. 4306 del 04/03/2015; Sez. 5, Sentenza n. 12999 del 04/06/2007).