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L’evoluzione della Giurisprudenza 23/10/2016

Spese su beni di terzi: Costi Deducibili e IVA Detraibile a prescindere dalle pattuizioni negoziali

Spese su beni di terzi: Costi Deducibili e IVA Detraibile a prescindere dalle pattuizioni negoziali

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 17421 del 30 agosto 2016, ha statuito che le spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile in comodato sono deducibili dal reddito e detraibili ai fini IVA. Nello specifico la Corte ha chiarito che le spese in questione devono considerarsi a capo del comodatario e non del proprietario con la naturale conseguenza che il comodatario dell’immobile può dedurre le spese dal reddito d’impresa e può portare in detrazione l’IVA pagata sugli acquisti.

La questione – Per analizzare a fondo la questione è necessario concentrarsi dapprima sull’aspetto prettamente civilistico, riguardante le pattuizioni contrattuali che ripartiscono l’obbligo di sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria tra il proprietario e l’utilizzatore.

L’obbligo di sopportare le spese di manutenzione straordinaria dipende dalle disposizioni negoziali. Tale aspetto è strettamente collegato alla deducibilità delle suddette spese. Infatti la Suprema Corte è intervenuta in più occasione sulla questione.

Contrariamente da quando affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 13327/2011, nella recente sentenza 13494/2015, è stato affermato il principio in base al quale contrasterebbe con il principio di inerenza ritenere tali spese deducibili “senza precisare l’eventuale esistenza ed idoneità della fonte contrattuale di tale obbligo di pagamento in capo alla contribuente”.

In sostanza, la deducibilità delle suddette spese dipende dalle pattuizioni contrattuali che ripartiscono l’obbligo di sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria tra il proprietario e l’utilizzatore. La deducibilità per il locatario è possibile a condizione che all’interno del negozio giuridico di riferimento venga stabilito in capo allo stesso il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria.

Il citato intervento giurisprudenziale risulta conforme a quanto già statuito con la sentenza 6936/2011 della stessa Corte, nella quale era stato affermato che il conduttore non poteva dedurre i costi in esame, in quanto il beneficiario delle opere sarebbe restato il locatore e in base alle norme del Codice civile le riparazioni straordinarie restavano a carico di quest’ultimo.

 


Il caso

Ciò detto, va evidenziato che nel caso di specie tale aspetto non viene affrontato in maniera chiaria, Va accogliendo la censura del contribuente in ordine alla statuizione della CTR che ha escluso la deducibilità delle spese di ristrutturazione ed adattamento del locale in cui veniva esercitata l’attività d’impresa, sul rilievo che i relativi costi facevano capo al proprietario e non anche al comodatario. Sulla base di tali considerazioni non è possibile stabilire quali fossero gli accordi negoziali, ma si può supporre che tale aspetto non fosse stato dettagliatamente disciplinato nel contratto. In tale caso, la Cassazione (sentenza n. 13327/2011) ha affermato la piena deducibilità delle spese in questione, indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali, adducendo le seguenti motivazioni: “In quanto gli stessi sono certamente collegabili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e la loro deducibilità non può essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile … Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell’immobile … a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (fermo rimanendo ovviamente la configurabilità di fattispecie fraudolente e cioè, in definitiva, di ipotesi di fittizietà dei costi …)”.

Dunque il solo fatto che l’immobile oggetto di ristrutturazione fosse utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa del comodatario, fa sì che i relativi costi siano deducibili dal reddito d’impresa.

Inoltre, in riferimento al caso in esame, il giudice di legittimità evidenzia che “ai fini della detrazione dell’Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, il contribuente può portare in detrazione l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività d'impresa anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti (Cass. 6200/2015)."

A prescindere dunque dalla pattuizioni negoziali, l’utilizzo dell’immobile nell’attività d’impresa permettere la deducibilità dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria da parte del comodatario oltre che consentire in maniera automatica la detraibilità dell’IVA pagata sulle spese in questione.

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Notizie Flash 22/06/2025
Vendita di gas naturale: nuove regole per iscrizione, permanenza ed esclusione dall'elenco nazionale dei venditori
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2025 il decreto n. 85 del 19 maggio 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che definisce il nuovo regolamento applicativo per disciplinare in modo sistematico le condizioni, i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la permanenza e l’eventuale esclusione delle imprese dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale il cosiddetto Elenco venditori. L’adozione del regolamento si fonda sull’articolo 17, comma 3, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e rappresenta uno snodo normativo centrale per garantire trasparenza, affidabilità e omogeneità del mercato nazionale della vendita del gas naturale ai clienti finali.
Notizie Flash 22/06/2025
Gare pubbliche e requisiti di accesso: la certificazione ISO non può essere imposta come condizione di partecipazione
Con la delibera n. 203 del 21 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce un principio centrale nel sistema degli appalti pubblici: il possesso di una certificazione di qualità, come ad esempio una certificazione ISO, non può costituire un requisito vincolante per l’accesso alla gara. Le stazioni appaltanti non possono richiedere, a pena di esclusione, il possesso di certificazioni non espressamente previste dal legislatore.
Notizie Flash 22/06/2025
Grandi eventi sportivi internazionali: via libera al decreto-legge con misure straordinarie per Milano-Cortina, America’s Cup e UEFA 2032
Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025, su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha approvato un decreto-legge che introduce una serie di disposizioni urgenti a sostegno della pianificazione, organizzazione e realizzazione dei più importanti eventi sportivi internazionali in programma in Italia nei prossimi anni. Il provvedimento, che rientra in una strategia più ampia di posizionamento sportivo e infrastrutturale del Paese, contiene interventi normativi specifici per garantire il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale, tutelare la sicurezza e rafforzare le strutture operative a supporto degli eventi.
Notizie Flash 22/06/2025
Incentivi transitori per le rinnovabili: operative le nuove regole per il FER X
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Credito d’imposta per incubatori e acceleratori: istruzioni per accedere al contributo a sostegno delle start-up innovative
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