In merito alla fattura elettronica, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del dl n. 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, a partire dal primo luglio 2022.
- Dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito nell’esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro
- Dal 1° gennaio 2024 per tutti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Rimane, invece, in vigore il divieto di emissione di fatture elettroniche per coloro che:
- sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del D.L. 119/2018);
- pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. 135/2018).