
L’AIDC, nella recente Norma di Comportamento n. 234/2026, ha ritenuto che l’OIC 34, introdotto in relazione ai bilanci del venditore che iniziano dal 1/01/2024, trovi applicazione anche in capo all’acquirente.
Si esaminano le ragioni giuridiche e gli effetti fiscali, considerando l’applicazione della derivazione rafforzata, ex art. 83 del TUIR e il principio della rappresentazione sostanziale contenuto nell’OIC 11.