L’attuazione della Riforma in materia di operazioni ordinarie ha impattato sulle liquidazioni delle imprese che hanno inizio dal 1/01/2025. Per quanto attiene le società di capitale:
- il carattere definitivo attribuito ai periodi intermedi non impatta sull’utilizzabilità delle perdite generate nei periodi intermedi (già in precedenza liberamente utilizzabili, a differenza dei soggetti Irpef)
- l’eventuale perdita residua al termine della liquidazione può essere fatta retroagire ex post, riliquidando i periodi intermedi in cui era stato dichiarato un reddito (cd. “carry back”).
Si propongono una serie di esempi riferiti alla messa in liquidazione ante e post 2025 dei soggetti Ires.