La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la possibilità per le società di procedere entro il 30/09/2026 ad assegnare/cedere in via agevolata nei confronti dei soci che risultavano tali anche al 30/09/2025:
- immobili diversi da quelli strumentali per destinazione
- beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, ecc.) non strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Imposta sostitutiva: sulla plusvalenza (differenza positiva tra valore normale dei beni assegnati/ceduti ed il costo fiscalmente riconosciuto) si applica un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires ed IRAP nella misura:
- dell’8%, per la generalità dei casi
- del 10,50% per le società “di comodo” in almeno 2 dei 3 periodi dal 2023 al 2025
In caso di riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni (o presenti nel bilancio delle società che si trasformano), il loro importo è soggetto ad imposta sostitutiva del 13%.
Agevolazioni:
- per calcolare la plusvalenza sugli immobili è utilizzabile il valore catastale (in luogo di quello “normale”)
- la plusvalenza opera a favore dei soci assegnatari in quanto in caso di:
- utilizzo di riserve di utili da parte di società di capitali: riduce il dividendo in natura per i soci
- in tutti gli altri casi (utilizzo di riserve di utili da parte di società di persone; utilizzo di riserve di capitale da parte di qualsiasi società): aumenta il costo fiscale della partecipazione dei soci (ordinariamente ridotto anche del valore normale dei beni ricevuti; se tale costo diviene negativo, è tassato quale utile)
- le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili all’assegnazione/cessione sono ridotte al 50%, mentre le ipocatastali si applicano in misura fissa (la misura fissa di imposta di registro/ipocatastali si applica sempre in caso di trasformazione, anche agevolata)
Versamento: l’imposta sostitutiva va versata con l’F24 per il 60% entro il 30/09/2026, e per il restante 40% entro il 30/11/2026, anche tramite compensazione con eventuali crediti disponibili.