Il contribuente, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA, può optare per la richiesta di rimborso, ammessa solo in presenza di determinati requisiti, la quale:
- necessita di apposita garanzia, salvo che per i rimborsi, alternativamente:
- d’importo non superiore a €. 30.000: per la generalità dei casi
- d’importo non superiore a €. 50.000 nel caso di punteggio Isa minimo: 8 sul periodo d’imposta 2024 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2023 e 2024 (incrementato a €. 70.000 ove i citati punteggi, anche singolarmente, risultino almeno pari a 9, come avviene in caso di adesione al CPB 2024-2025 o 2025-2026)
- in caso di contribuenti “non a rischio” che presentano il mod. Iva “vistato”, rilasciando le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
Il rimborso del credito Iva va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA (nell’ambito del quale è stato soppresso il riquadro relativo alle società “di comodo”).
Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.