Nell’intento di ridurre il “doppio binario” tra gli aspetti civilistici e quelli fiscali a cui si è ispirata la legge delega sulla Riforma fiscale, il legislatore (art. 9, co. 1, lett. c), D.lgs. 192/2024) ha modificato la disciplina fiscale delle differenze cambi (art. 110, co. 3, TUIR), rendendo rilevanti anche ai fini fiscali le valutazioni dei crediti e debiti in valuta effettuate in base al cambio della data di chiusura dell’esercizio, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
In relazione ai disallineamenti creatisi in passato, le società, nel Mod. Redditi 2025, dovranno ancora compilare il quadro RV per l’ultima volta, posto che è previsto un “riallineamento” immediato di tali poste.