Ai fini dell’imposta di donazione, l’atto può essere realizzato, alternativamente, tramite:
- donazione formale (cioè con atto pubblico): l’imposta si applica sempre (è dovuta se il valore della donazione eccede la franchigia applicabile)
- donazione indiretta (cioè non resa con atto pubblico): in tal caso occorre ulteriormente distinguere tra:
- le donazioni di denaro collegate all’acquisto di immobili/aziende (soggetti a imposta di registro proporzionale o Iva) da parte del donatario: rimangono escluse da imposta di donazione
- tutte le altre tipologie di donazioni (cd. informali): l’imposta si applica solo in presenza di registrazione facoltativa di riconoscimento della donazione nell’ambito dell’accertamento di altri tributi.
Si analizzano tale diverse tipologie alla luce del più recente orientamento della Cassazione.