La legge di bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1/01/2023 con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane (gli Enti territoriali possono deliberare l’estensione della definizione alle controversie sui propri atti entro il 31/03/2023).
La definizione si perfeziona con la presentazione di apposita istanza telematica entro il 30/06/2023 ed il versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto o della 1° rata (sono previste massimo 20 rate).
L’importo dovuto è pari ad una percentuale del valore della lite variabile in ragione dello stato della lite al 1/01/2023 e dell’eventuale soccombenza del contribuente nell’ultima pronuncia; da tale importo sono scomputabili i versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
La liti definibili sono sospese fino al 10/07/2023 solo tramite presentazione di istanza che indichi la volontà di avvalersi della definizione; se entro tale data viene deposita copia della domanda di definizione e del versamento del dovuto/1° rata, il processo è dichiarato estinto.
I termini per impugnare le sentenze relative a liti definibili che scadono tra il 1/01/2023 ed il 31/07/2023 sono sospesi per 9 mesi.