In merito alla deducibilità fiscale della svalutazione del magazzino in caso di valutazione dei beni:
- “per masse” (artt. 2426, n. 10, CC), riservata ai beni fungibili: la svalutazione è deducibile (nei limiti dell’art. 92, co. 5, Tuir)
- “al costo specifico” (artt. 2426, n. 9, CC), per i beni infungibili: si verificano le seguenti posizioni opposte:
- l’Agenzia: depone per l’indeducibilità (al pari delle immobilizzazioni, materiali o immateriali)
- la dottrina: ritiene che, il principio “di derivazione” (semplice o rafforzata) del reddito dai dati di bilancio permette la deducibilità della svalutazione.
Quest’ultimo orientamento è stato fatto proprio dalla CTR Emilia-Romagna, in una recente sentenza.