L’appaltatore generale può divenire “referente unico” del committente per la rendicontazione e fatturazione delle spese che danno accesso alle detrazioni (o cessione/sconto in fattura) dei bonus edilizi.
Con l’entrata in vigore degli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, recanti l’introduzione del superbonus e la generalizzazione delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, il legislatore ha dato un significativo impulso al ruolo di “appaltatore unico” (c.d. “general contractor”) e di “referente amministrativo e finanziario unico” del committente ad un unico soggetto.