In presenza di pensioni estere (cioè corrisposte da un ente pubblico o privato residente in uno Stato estero) conseguite tramite lavoro prestato all’estero, percepite da un soggetto fiscalmente residente in Italia occorre in primo luogo valutare il trattamento riservato dall’eventuale convenzione bilaterale in vigore con lo Stato estero:
a) in presenza di convenzione bilaterale: in generale questa prevede la tassazione esclusiva in un paese, differenziando tra:
b) in assenza di convenzione bilaterale: opera sempre la tassazione concorrente, con il credito d’imposta per le imposte scontate definitivamente nel paese estero.